UDINE (ITALPRESS) – Un pacchetto di norme che semplifica alcune
disposizioni legislative regionali e che vanno a tutela di vari
settori, dalla gestione dei parchi e della fauna,
all’installazione di impianti fotovoltaici su aziende agricole,
alla definizione dei percorsi formativi per gli ufficiali del
Corpo forestale. E’ la cornice entro cui l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier ha inserito le motivazioni che accomunano le norme contenute nel Capo terzo del disegno di legge 18 “omnibus” che è stato discusso oggi e approvato a maggioranza dall’Aula.
Nel dettaglio, l’articolo 41, in materia di impianti fotovoltaici
sulle coperture delle aziende agricole, prevede che siano ammessi
al contributo regionale anche i costi di rimozione delle
coperture su cui non vengono posizionati i pannelli, purchè la
metà di questi sia comunque collocata su superfici di amianto o
fibrocemento. In taluni casi non tutto il tetto in amianto o
fibrocemento può essere idoneo a ospitare i pannelli perchè le
falde con una cattiva esposizione determinano una resa poco
vantaggiosa in termini di produzione elettrica. A fini di tutela
ambientale, si consente di vedere riconosciute le spese di
sostituzione dell’intera copertura in amianto o fibrocemento
anche quando la metà dei pannelli viene realizzata su un tetto
diverso, con un’esposizione migliore.
Un ulteriore provvedimento prevede che, per ottenere la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria per il personale della
guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un’anzianità
di servizio pari ad almeno 20 anni, sia necessario, oltre alla
richiesta dell’interessato, anche il superamento di un corso di
formazione. Secondo l’assessore si creano così le condizioni per
garantire la formazione degli ufficiali del Corpo forestale
rispetto alle nuove incombenze ed esigenze normative
Viene poi autorizzato il trasferimento di ulteriori risorse per
la gestione dei parchi e delle riserve regionali in caso di
esigenze di spesa imprevedibili, urgenti e successive rispetto
alla data del 30 settembre, termine per la presentazione di un
programma di spese, e discendenti da disposizioni cogenti.
Con l’articolo 44, si procede, in un’ottica di semplificazione,
ad uniformare la disciplina regionale di approvazione delle
misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione
speciale (ZPS) a quella propria delle Zone speciali di
conservazione (ZSC).
Con altri interventi si adeguano le disposizioni normative
regionali al nuovo regime “de minimis” e si aggiornano le norme
in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, al fine di
aggiornarla alla normativa nazionale ed europea.
L’articolo 53 interviene per modificare le sanzioni previste
dalla legge sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque
interne e, in particolare, su quelle relative al mancato rispetto
delle modalità di recupero della fauna ittica in caso di asciutte
artificiali e lavori in alveo, al fine di incrementare la tutela
della fauna stessa.
-foto Agenzia Fotogramma-
(ITALPRESS).